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TITOLO I – IDENTITÀ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 – Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Figline Valdarno (FI), via Torino, n. 28 un’associazione che assume la denominazione “Associazione Polisportiva Dilettantistica ‘En Piste!’”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero.

 

ART.2 – Scopo

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, apartitico, apolitico, non discriminativo e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza distinzione di  etnia, genere, convinzioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

Essa non ha alcun fine di lucro e intende elaborare, promuovere, realizzare progetti sportivi in ambito ludico, pedagogico, culturale, sociale, ambientale e artistico sul territorio locale, nazionale e internazionale.

 

ART.3 – Oggetto

L’Associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alle arti circensi (giocoleria, equilibrismo, acrobatica, discipline aeree, espressione corporea e teatrale ……) nonché di promuovere tutte le discipline che possano avere un collegamento sportivo, sociale, culturale e artistico con l’attività stessa (teatro, danza, arrampicata, tree-climbing, BMX, pattini, nuoto, scherma ed altre…).

Per meglio conseguire gli scopi sociali, l’Associazione potrà:

  1. a) organizzare, gestire e promuovere manifestazioni e incontri sportivi e culturali in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  2. b) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività di cui all’art. 3;
  3. c) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dell’ attività stesse;
  4. d) costruire, acquistare e gestire immobili, impianti sportivi, ricreativi e culturali, propri o di terzi;
  5. e) organizzare gruppi per la partecipazione a manifestazioni, concorsi, gite in Italia e all’estero e iniziative a scopo sportivo, culturale e ambientale;
  6. f) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, ricreativi e culturali;
  7. g) gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti e attività similari;
  8. h) promuovere la collaborazione con altre associazioni delle quali condivida la finalità e con quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento sportivo, ludico, pedagogico e socio-culturale (Scuole, Enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali);
  9. i) aderire ad altre organizzazioni o organizzazioni che abbiano finalità compatibili con le proprie e compiere qualunque operazione ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale;
  10. j) realizzare e  promuovere attività divulgative ed editoriali (anche mediante internet); produrre, raccogliere e divulgare documentazione e ogni mezzo di comunicazione come libri, pubblicazioni periodiche, video e altri supporti multimediali e quant’altro dovesse risultare utile allo scopo;
  11. k) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini  in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
  12. L) compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, di natura mobiliare o immobiliare, per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

 

TITOLO II – IL SOCIO

 

ART.4 – Definizione del socio e della quota annuale

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci hanno uguali diritti ed uguali doveri indipendentemente dalle quote versate. Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive dell’Associazione.

 

ART.5 – Modalità di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Le società, associazioni ed enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio dà diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto.

– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– al pagamento del contributo associativo.

 

ART. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Il mancato rinnovo della tessera di adesione al momento della scadenza verrà inteso come manifestazione tacita di volontà di recesso dalla qualifica di socio.

 

ART. 8 – Dimissione o esclusione di un socio

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata nei confronti del socio nel caso che :

  1. a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. b)  svolga o tenti di svolgere attività contrarie o in concorrenza agli interessi dell’Associazione;
  3. c)  in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

 

ART.9 – Modalità di esclusione e di ricorso del socio escluso

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha quindici giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi dieci giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO III – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

 

ART.10 – Risorse economiche e fondi di finanziamento

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. a) quote e contributi degli associati;
  2. b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. c) eredità, donazioni e legati;
  4. d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo, anche di natura commerciale.

 

ART.11 – Patrimonio-Fondo Comune

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

 

ART.12 – Rimborsi e compensi

Gli associati, in relazione alle attività di cui al precedente articolo 3, potranno prestare la propria opera a favore dell’Associazione anche mediante forme di collaborazione retribuita. Resta in ogni caso salvo il diritto a ricevere i rimborsi delle spese effettivamente sostenute a favore dell’Associazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra.

 

ART.13 – Esercizio Sociale e Bilancio

L’esercizio sociale va dal  1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO IV – ORGANI E FUNZIONI

 

ART.14 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli Associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente

 

ART.15 – Definizione dell’Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Indica le linee di sviluppo dell’Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di politica culturale e sociale che il presente statuto contiene. Provvede all’elezione del Consiglio Direttivo e approva il bilancio annuale.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso non meno di 8 giorni prima dell’adunanza.

 

ART.16 – Ruolo e modalità di convocazione e di deliberazione dell’assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria viene convocata entro il 31 dicembre di ogni anno e

  1. a) approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  3. c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. d) approva gli eventuali regolamenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

 

ART. 17 – Ruolo e modalità di convocazione e di deliberazione dell’assemblea straordinaria

L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto in base alle proposte del Consiglio Direttivo e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria può anche essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e nel caso ne faccia richiesta motivata per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare,  almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

 

ART. 18 – Presidenza dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

 

ART. 19 – Ruolo e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri (in numero possibilmente dispari), scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni di vice presidente e di segretario possono coincidere nella stessa persona.

E’ di competenza del consiglio la nomina dei responsabili delle varie commissioni di lavoro, delle varie branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei responsabili delle commissioni sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Il Direttivo potrà redigere un regolamento per definire le attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  3. c) predisporre i regolamenti interni;
  4. d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. e) deliberare circa l’esclusione degli associati;
  6. f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
  8. h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
  9. i) impostare i programmi per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  10. j) predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo annuale;
  11. k) determinare le quote associative annuali;

 

ART.20 – Dimissioni, revoca o scioglimento del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadono dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

 

ART.21 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo. Il primo Presidente è nominato nell’Atto costitutivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 60 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

 

ART. 22 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 

TITOLO V – SCIOGLIMENTO

 

ART.23 – Durata e Scioglimento

L’associazione è costituita a tempo indeterminato fino a scioglimento.

In caso di scioglimento dell’Associazione, può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti non commerciali o Associazioni che perseguano finalità analoghe.

 

ART. 24 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

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